TITOLO XI – SETTORE RISTORAZIONE COMMERCIALE

CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO

torna all’indice

TITOLO XI – SETTORE RISTORAZIONE COMMERCIALE

 

CAPO I – SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE/SUBCONCESSIONE O SUBENTRO IN CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CENTRI COMMERCIALI

Articolo 236 – Subentro in rapporti di concessione/subconcessione o subentro in contratti di locazione in centri commerciali

 

CAPO II – NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE

Articolo 237 – Ristoranti e buffets di stazione
Articolo 238 – Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto

 

 

CAPO I – SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE/SUBCONCESSIONE O SUBENTRO IN CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CENTRI COMMERCIALI

Articolo 236 – Subentro in rapporti di concessione/subconcessione o subentro in contratti di locazione in centri commerciali

(1) Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni pubbliche o private anche tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza, un’adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale/territoriale stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed agli oneri previdenziali conseguenti, le Parti, nell’obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono che in tutti i casi di subentro di nuovo operatore ad altro in successivi rapporti di concessione o subentro in contratti di locazione in centri commerciali, che non siano configurabili come cessione di azienda o di ramo di azienda, venga estesa l’area di applicazione degli articoli da 223 a 231.

(2) Considerato che:

– il Settore della ristorazione commerciale opera anche sulla rete autostradale italiana mediante gare di assegnazione per l’affidamento in sub-concessione autostradale dei servizi di ristoro e di market regolamentate ad oggi dal decreto interministeriale del 7 agosto 2015;
– tali gare possono comportare cambi nella titolarità delle sub-concessioni con il subentro di nuovi concessionari;
– le caratteristiche peculiari del mercato della ristorazione, volto a garantire condizioni di trasparenza, qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale/territoriale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

(3) Le ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro in successivi rapporti di concessione autostradale, sono disciplinate dai seguenti commi.

(4) La Gestione uscente secondo quanto previsto dall’articolo 47 legge 428/90 e, comunque, con la massima tempestività possibile, darà formale comunicazione della cessazione della gestione alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio e alla Gestione subentrante, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ articolo 224 del presente CCNL, circa il subentro nella concessione da parte della Gestione subentrante che sarà tenuta ad analoga comunicazione non appena informata della data di aggiudicazione.

(5) La gestione subentrante acquisirà tutto il personale addetto riferito all’unità produttiva interessata nelle modalità di seguito indicate:

a) il subentro di concessione autostradale avviene con applicazione dell’articolo 2112 c.c. con le previsioni di cui ai punti che seguono:

– quale ipotesi convenzionale di anticipazione, la Gestione uscente provvede alla corresponsione del TFR e delle altre competenze dirette, indirette e differite (ivi compresi i ratei di mensilità aggiuntive e non godute, permessi retribuiti maturati e non goduti, eccezione fatta per le ferie) maturate dai lavoratori fino alla data del subentro, durante la gestione precedente, con rinuncia degli stessi alla solidarietà, per tali titoli anticipati, con la gestione subentrante, senza che ciò comporti comunque soluzione di continuità al rapporto di lavoro, salvo espressa dichiarazione di volontà contraria del singolo lavoratore da fornire alla Gestione uscente entro e non oltre la data di subentro in concessione;
– l’impresa subentrante potrà organizzare le figure dei direttori a condizioni differenti da quelle della gestione precedente, anche attraverso l’assegnazione dei suddetti lavoratori a mansioni differenti, fatti salvi i trattamenti retributivi in essere derivanti dalla contrattazione collettiva, ed a condizioni coerenti e armonizzate alla complessiva struttura organizzativa aziendale della Gestione subentrante, anche al fine di favorire un adeguato inserimento ed un idoneo percorso di riqualificazione professionale. Eventuali modifiche all’organizzazione del lavoro saranno comunque oggetto di confronto a livello territoriale.

b) Per effetto di quanto sopra, stante l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 2112 c.c., al personale interessato dai subentri in concessione autostradale, con un’anzianità di servizio antecedente al 7 marzo 2015, trova applicazione l’articolo 18 L. n. 300 del 1970 come modificato dalla legge 92 del 2012.

 

CAPO II – NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE

Articolo 237 – Ristoranti e buffets di stazione

(1) Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell’Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l’Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all’articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.

(2) Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi Integrativi provinciali in vigore.

 

Articolo 238 – Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto

(1) In relazione al Decreto del Ministero dei Trasporti del 22 giugno 1971, che al comma b) dell’articolo 1 precisa, tra l’altro, come condizioni da porre a base delle gare e trattative per le concessioni degli esercizi dei caffè ristoratori di stazioni F.S. e nei relativi contratti, il riconoscimento, a tutti gli effetti, al personale dipendente, dell’anzianità di servizio prestato in via continuativa nello stesso caffè ristoratore o anche in continuità di rapporto di lavoro con lo stesso concessionario presso altro caffè ristoratore di stazione F.S., i trattamenti di fine rapporto del personale suddetto dovranno essere accantonati, mediante polizza di capitalizzazione da stipularsi nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in data 21 novembre 1972.

 

torna all’indice