
24 Mar
Recenti pronunce della Corte di Cassazione stanno aprendo scenari favorevoli per le cooperative del settore logistica e facchinaggio in merito al premio assicurativo Inail.
A seguito dell’emanazione della legge 3 aprile 2001, n.142 e con la fine del sistema convenzionale di calcolo dei contributi previdenziali, superato gradualmente per mezzo del D.lgs. 423/01, era sorta la questione se mantenere il sistema del “premio unico del facchinaggio” o applicare il calcolo sul salario di fatto.
Dopo una fase altalenante nei giudizi di merito, con vittorie in primo grado e sconfitte in Appello, la Corte di Cassazione ha ora emesso numerosi pronunciamenti favorevoli, delineando una situazione giurisprudenziale positiva per le cooperative del settore con possibilità di ottenere indietro le differenze dei premi assicurativi versate in questi anni all’Inail.
Ogni cooperativa può verificare la propria situazione, anche in ragione del termine di prescrizione e delle azioni compiute eventualmente per interrompere lo stesso.
Nel caso si voglia approfondire il tema e intraprendere una eventuale azione di recupero del pregresso, Legacoop Produzione e Servizi è in grado di indirizzare, le associate che ne facciano richiesta, a studi legali qualificati, che hanno già seguito vittoriosamente numerosi casi analoghi.