
09 Apr
Sul sito dell’Agenzia Dogane Monopoli all’indirizzo www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2025 è disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise del primo trimestre 2025.
In virtù della L.n.95/2023 (di conversione del DL n.57/2023 – cd DL Rigassificatori), la possibilità del trattamento fiscale e del rimborso dell’accisa del gasolio commerciale usato come carburante è applicabile anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (biocarburanti quali HVO e GTL).
Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda.
I termini per richiedere l’agevolazione restano aperti fino al 30 aprile 2025.
Le istanze da presentare entro la scadenza del 30 aprile 2025 devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data dal 1° gennaio al 31 marzo 2025. Eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori.
La misura del rimborso per il primo trimestre 2025 è pari a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio che, come è noto, è il valore corrispondente alla differenza tra l’aliquota dell’accisa sul gasolio generalizzata (pari a 617,40 euro per mille litri) e l’aliquota dell’accisa agevolata per il gasolio professionale introdotta dall’art. 4 ter del DL n. 193/2016 (pari a 403,22 euro per mille litri).
Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno pertanto accettate dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi. L’Agenzia ricorda che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.
Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740.
In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta. Eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.