
21 Lug
Roma, 21 luglio 2021 – Dal 1° novembre 2021 diventa obbligatorio il DURC di congruità per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro e attraverso lo stesso dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori per tipo di lavorazione.
Il Durc di congruità è stato introdotto dal Decreto Semplificazioni del 2020 – Dl 76 del 16 luglio 2020 con l’articolo 8 comma 10-bis dove si legge che
Al Documento unico di regolarita' contributiva e' aggiunto quello relativo alla congruita' dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.
Il Ministro del Lavoro Orlando ha firmato lo scorso 24 giugno il decreto (citato nel DL. 76/2020) che definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, come previsto dall’Accordo sottoscritto il 10 Settembre 2020 dalle organizzazioni sindacali dell’edilizia e da tutte le associazioni datoriali, compresa Legacoop Produzione e Servizi.
Il Decreto è stato approvato dalla Corte dei Conti lo scorso 19 luglio ed entrerà in vigore a partire dal 1° novembre 2021, introducendo il nuovo documento di regolarità.
L’attestazione verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente, entro dieci giorni dalla richiesta.
Il sistema ha obiettivo di controllare la congruità dei costi della manodopera, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi.
Il comunicato ministeriale precisa che : “in fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo. Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate”.