Rigenerazione urbana, predisposto al Senato il testo unificato dei disegni di legge

Roma, 8 marzo 2021 –  Dopo circa un anno e mezzo dalla presentazione dei testi, è stato predisposto in commissione Ambiente del Senato, da parte dei correlatori Giorgio Bergesio (Lega), Paola Nugnes (Misto-LeU), Vilma Moronese (M5S, presidente della commissione) e Franco Mirabelli (PD) il testo unificato dei sei disegni di legge di tutti i gruppi in materia di rigenerazione urbana, su cui lo scorso autunno si è svolto un fitto ciclo di audizioni, a cui il 21 ottobre ha partecipato Alleanza delle cooperative. Nell’ultima seduta sul testo, quella del 3 marzo, la commissione ha convenuto sulla necessità di un “breve rinvio, non superiore ad una settimana, dell’esame congiunto dei disegni di legge, per approfondire ulteriormente alcuni puntuali aspetti del testo unificato”, come indicato dal correlatore Mirabelli. “La trattazione dei profili su cui si registrano sensibilità diverse” rispetto al testo, ha sottolineato la presidente Moronese, verrà in ogni caso “riservata alla fase emendativa”. Di seguito un’analisi dei contenuti.

CAPO I – Finalità e definizioni

– Articolo 1

Specifica che il disegno di legge individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo con i seguenti obiettivi:

a) contribuire all’arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città

b) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati;

c) favorire l’innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l’integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la interconnessione funzionale promuovendo la concezione di quartieri residenziali integrati e “compatti”;

d) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, elevati standard di efficienza idrica ed energetica;

f) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall’abbandono;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l’accessibilità e l’integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana;

i) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

– Articolo 2

Contiene le definizioni, tra cui:

  • rigenerazione urbana: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo;
  •  aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici;
  • aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti
  • consumo di suolo: variazione da una copertura non artificiale o « suolo non consumato » a una copertura artificiale del suolo o suolo consumato;
  • cintura verde: un’area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi.

CAPO II – Compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana

– Articolo 3

Istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti dei ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture, per la Cultura, dell’Economia  delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

– Articolo 4

Stabilisce che il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente, di concerto con il Mit, con il Mibac e con il Mef, sentita la Conferenza unificata.

– Articolo 5

Dispone che a partire dalla data di entrata in vigore della legge, è istituito nello stato di previsione del Mef il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a partire dal 2021 e fino al 2040.

– Articolo 6

Stabilisce che le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Mef.

– Articolo 7

Dispone che le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui al successivo articolo 9, che rispondono alle finalità del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico generale.

CAPO III – Compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana

– Articolo 8

Dispone che regioni e province autonome, ai fini del disegno di legge:

  • provvedono all’approvazione dei piani paesaggistici;
  • adottano disposizioni per la rigenerazione urbana;
  • determinano criteri per l’individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
  • promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP)
  • adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento di un incremento volumetrico rispetto all’esistente, non superiore al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo;
  • definiscono metodi e procedure peril coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

– Articolo 9

Dispone che le regioni e le province autonome, entro tre mesi dall’adozione del Programma, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

CAPO IV – Piano di rigenerazione urbana e strumenti di intervento

– Articolo 10

Contiene disposizioni relative ai comuni, chiamati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, a provvedere a:

  • l’esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
  • l’individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

– Articolo 11

Disciplina i contenuti del Piano comunale di rigenerazione urbana e priorità del riuso e della rigenerazione urbana che i comuni dovranno individuare.

– Articolo 12 

Disciplina la formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

 Articolo 13

Dispone che il piano di rigenerazione urbana comunale del centro storico è approvato dal Comune d’intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L’acquisizione dell’intesa determina l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tu­tele.

CAPO V

– Articolo 14

Dispone che per l’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, al codice dei contratti pubblici e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio. L’approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

– Articolo 15

Dispone che le regioni e le province autonome, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti. Nei provvedimenti approvativi dei piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

– Articolo 16

proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste e i con­tributi ai comuni a titolo di rimborso del mi­nor gettito derivante dall’applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all’adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale, a interventi di riuso.

– Articolo 17

Dispone che, ad integrazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 5, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell’ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l’attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

CAPO VI – Controlli

– Articolo 18

Dispone che alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione con appositi protocolli.

CAPO VII – Qualità della progettazione

– Articolo 19

Stabilisce che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall’amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

CAPO VIII – Misure fiscali e incentivi

– Articolo 20

Prevede una serie di agevolazioni fiscali per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana secondo il Piano comunale, tra cui l’esenzione dall’IMU e dalla TARI.

– Articolo 21

Contiene misure di semplificazione per favorire la rigenerazione urbana.

– Articolo 22

Contiene la delega al governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle legge, uno o più decreti legislativi per prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate.

– Articolo 23

Dispone che gli incentivi fiscali e i contributi di cui al disegno di legge sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

– Articolo 24

Stabilisce che, a valere sul Fondo di cui all’articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati.

– Articolo 25

Stabilisce che, per sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell’assetto idraulico ed idrogeologico, alla difesa da eventi climatici “estremi” viene riconosciuta la figura di “agricoltore custode dell’ambiente e del territorio”, da disciplinare con decreti Mattm-Mipaaf.

8 Marzo 2021