CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO
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CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO
Protocollo appalti
Articolo 222 – Disposizioni generali
Articolo 223 – Cambi di gestione – finalità
Articolo 224 – Cambi di gestione – procedure
Articolo 225 – Cambi di gestione – incontri di verifica
Articolo 226 – Cambi di gestione – assunzioni
Articolo 227 – Cambi di gestione – riorganizzazione
Articolo 228 – Cambi di gestione – possibilità di reimpiego
Articolo 229 – Cambi di gestione – condizioni
Articolo 230 – Cambi di gestione – garanzie retributive
Articolo 231 – Cambi di gestione – clausola di salvaguardia
Articolo 232 – Trattamenti salariali integrativi
Articolo 233 – Cambi di gestione – centri di cottura e centri di produzione pasti
Articolo 234 – Sciopero nelle mense ospedaliere
Articolo 235 – Confronto settoriale
Protocollo appalti
Le Parti, considerato:
– il Protocollo di intesa sugli appalti di cui al CCNL Turismo 22.01.1999;
– il lavoro svolto a livello europeo nel corso del Dialogo Sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell’alimentare, dell’agricoltura, del turismo ed affini) e Food Service Europe (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della “guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa”, la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006 e delle azioni a livello europeo in corso di definizione per l’aggiornamento della “Guida”;
– l’avviso comune sugli appalti nella ristorazione collettiva sottoscritto il 19 luglio 2003;
– l’emanazione periodica, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l’incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito e i contenuti, con particolare riferimento ai servizi ad alta intensità di manodopera, ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
– che il presente CCNL, in quanto sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalla organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria, dispone dei requisiti di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
– che è necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali;
chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
a) che venga inserito nei bandi di gara, al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, il riferimento al presente CCNL sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, nel rispetto dell’articolo 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b) che sia emanato in base al presente CCNL da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l’incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
c) che, nel rispetto dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel Settore della Ristorazione Collettiva sia effettivamente garantita l’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attraverso una revisione delle linee guida dell’ANAC idonea a cogliere la specificità di questo servizio;
d) di prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d’imprese e/o cooperative, l’individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
Articolo 222 – Disposizioni generali
(1) Le parti si danno atto che le norme di cui all’accordo nazionale per i cambi di gestione nel Settore della ristorazione collettiva (mense aziendali) del 9 aprile 1979, modificato dagli accordi del 13 ottobre 1982, 17 giugno 1986, del 3 maggio 1990 e del 22 gennaio 1999 trovano inserimento nel presente titolo.
Articolo 223 – Cambi di gestione – finalità
(1) Rilevato che il Settore della ristorazione collettiva è generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue.
Articolo 224 – Cambi di gestione – procedure
(1) La Gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque entro i 30 giorni precedenti alla effettiva cessazione dell’appalto dovrà darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e competenti per territorio, mediante lettera contenente le seguenti informazioni relative a ciascun lavoratore impiegato nell’appalto in oggetto:
– nominativo e codice fiscale;
– data di assunzione ed eventuale anzianità convenzionale;
– livello di inquadramento, mansione e orario di lavoro settimanale indicati nel contratto individuale;
– assunzione ai sensi della legge n. 68 del 1999 e s.m.i.
(2) La Gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque entro i 30 giorni precedenti alla effettiva cessazione dell’appalto dovrà far pervenire all’impresa subentrante la seguente documentazione relativa a ciascun lavoratore impiegato nell’appalto in oggetto:
– nominativo e codice fiscale;
– eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
– data di assunzione ed eventuale anzianità convenzionale;
– livello di inquadramento, mansione e ore di lavoro settimanali indicati nel contratto individuale;
– dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nell’anno di calendario corrente del cambio di gestione;
– elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68 del 1999 e s.m.i;
– le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, attestati di primo soccorso, antincendio e alle iniziative in materia di formazione e informazione;
– cedolini paga dei sei mesi precedenti alla data del passaggio;
– iscrizione dei lavoratori a Fondi di Previdenza complementare;
– le iniziative di formazione e/o addestramento, incluse quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato e/o di inserimento stipulati e/o quelle riguardanti il Libretto formativo del cittadino e/o quelle svolte in base all’accordo Stato/Regioni del 22 febbraio 2012 e s.m.i.;
– il certificato penale del casellario giudiziale, se in possesso dell’azienda uscente, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 39 del 2014.
(3) La Gestione subentrante – anch’essa con la massima tempestività possibile, comunque entro i 30 giorni precedenti alla effettiva cessazione dell’appalto – darà a sua volta formale comunicazione scritta alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio circa l’inizio della nuova gestione.
Articolo 225 – Cambi di gestione – incontri di verifica
(1) Su richiesta di una delle Parti (Organizzazioni Sindacali, Gestione uscente, Gestione subentrante) saranno effettuati incontri di verifica dell’applicazione delle norme previste in materia di cambio di gestione, preventivi all’evento considerato. Tali incontri dovranno concludersi di norma entro l’inizio dell’appalto.
(2) L’effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l’avvio del servizio presso la nuova unità produttiva.
Articolo 226 – Cambi di gestione – assunzioni
(1) La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all’unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori.
(2) Anche nell’ipotesi di subentro nella gestione di appalto, la cui durata precedente sia stata inferiore ai sei mesi, la gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, di cui al comma 1, che risulti regolarmente occupato da almeno sei mesi nell’unità produttiva interessata.
Articolo 227 – Cambi di gestione – riorganizzazione
(1) Gli incontri di cui all’articolo 225 dovranno essere utilizzati anche per l’esame dei problemi e per la ricerca delle relative soluzioni, nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell’utenza che diano adito a ripercussioni sul dato occupazionale dell’impianto, inteso nelle sue componenti quantitative e qualitative:
a) mutamenti nell’organizzazione e nelle modalità del servizio;
b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d’appalto;
d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo dell’occupazione del soggetto appaltante.
(2) In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all’impianto, oltre alla possibilità di assunzione in altre unità produttive dell’azienda subentrante non si esclude la possibilità di instaurare diverse condizioni contrattuali, nonché il ricorso – ove sussistano le specifiche condizioni di legge – agli ammortizzatori sociali.
Articolo 228 – Cambi di gestione – possibilità di reimpiego
(1) Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la Gestione subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni Sindacali ogni possibilità di reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.
Articolo 229 – Cambi di gestione – condizioni
(1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l’effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al primo comma dell’articolo 226, per il quale peraltro l’azienda uscente è esonerata dall’obbligo del preavviso di cui agli articoli 207 e 208 del presente Contratto.
(2) Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di trenta giorni.
Articolo 230 – Cambi di gestione – garanzie retributive
(1) Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell’articolo 227, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall’applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
(2) Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979, la differenza verrà mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra le parti. Per quanto riguarda in particolare gli scatti di anzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro sancito dall’articolo 229, la Gestione subentrante dovrà considerare, ai soli fini del computo di cui all’articolo 182, relativo al primo scatto o a quelli successivi ed in base all’età di decorrenza dell’anzianità utile per gli scatti, quanto fissato dall’allegato F del presente Contratto:
– le annualità intere di servizio maturate presso la Gestione uscente nei casi di cambio di gestione, avvenuti anteriormente al 1° giugno 1986;
– l’intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente per i casi di cambi di gestione intervenuti successivamente al 1° giugno 1986.
(3) Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente Gestione sarà comunque garantito il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci, sarà globalmente pari a quello percepito per la qualifica ricoperta presso la precedente gestione. In ogni caso tale trattamento non potrà, per la parte eccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica, essere riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virtù di specifici accordi fra le parti.
Articolo 231 – Cambi di gestione – clausola di salvaguardia
(1) Le norme di cui al presente Titolo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia dei cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza delle Associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente Contratto.
(2) Restano salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore previste dagli accordi territoriali o aziendali in atto. Tali accordi non saranno comunque più negoziabili alla loro scadenza, per le materie in questione.
Articolo 232 – Trattamenti salariali integrativi
(1) A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 14 del presente Contratto, per il settore della ristorazione collettiva (mense), i trattamenti integrativi salariali comunque denominati di cui alla lettera l) del terzo comma dello stesso articolo 14 saranno definiti, anziché con accordi aziendali, con accordi provinciali/territoriali dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e delle associazioni datoriali stipulanti il presente Contratto.
Articolo 233 – Cambi di gestione – centri di cottura e centri di produzione pasti
(1) La disciplina di cui agli articoli che precedono si applica anche nei confronti del personale operante presso i centri di produzione e smistamento pasti di pertinenza dell’appalto.
(2) Qualora il centro di cottura sia di pertinenza di più appalti, la gestione subentrante assumerà il personale addetto all’appalto oggetto di cambio di gestione. Al fine di consentire le adeguate verifiche di cui all’articolo 225 e dell’eventuale confronto di cui agli articoli 226 e successivi, l’azienda uscente fornirà all’azienda subentrante ed alle Organizzazioni Sindacali ogni dato utile alla corretta individuazione della quantità di organico impiegato nell’appalto oggetto del cambio di gestione, ivi comprese le informazioni rese al committente nell’esercizio dell’attività.
Articolo 234 – Sciopero nelle mense ospedaliere
(1) Le Parti, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, convengono quanto segue.
(2) Nelle aziende di ristorazione collettiva operanti negli ospedali il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili.
(3) In particolare, sarà garantita l’erogazione del servizio di ristorazione destinato ai degenti le cui condizioni di salute – a giudizio della direzione sanitaria – possano risultare pregiudicate dalla mancata somministrazione dei pasti.
(4) Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi, di favorire lo svolgimento di tentativi di composizione del conflitto e di consentire all’utenza di avvalersi di servizi alternativi, la proclamazione degli scioperi dovrà avvenire con un preavviso minimo di dieci giorni.
(5) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o di altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità.
Articolo 235 – Confronto settoriale
(1) Le Parti, tenuto conto delle specificità della ristorazione collettiva e della opportunità di definire una più puntuale normativa di raccordo con quella del CCNL, convengono di avviare, dopo la stipula del contratto stesso, incontri finalizzati a risolvere, tra l’altro, le seguenti questioni:
– durata degli appalti;
– aspetti relativi agli ammortizzatori sociali;
– problematiche relative al mercato del lavoro.