TITOLO XIII – ALBERGHI DIURNI

CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO

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TITOLO XIII – ALBERGHI DIURNI

 

CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 253 – Classificazione del personale

 

CAPO II – CONTRATTO A TERMINE

Articolo 254 – Disciplina
Articolo 255 – Cessazione anticipata dell’attività
Articolo 256 – Risoluzione anticipata del contratto a termine
Articolo 257 – Trattamenti retributivi
Articolo 258 – Personale retribuito in percentuale

 

CAPO III – ORARIO DI LAVORO

Articolo 259 – Distribuzione dell’orario di lavoro settimanale
Articolo 260 – Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero
Articolo 261 – Maggiorazione per lavoro notturno
Articolo 262 – Lavoratori notturni
Articolo 263 – Maggiorazione per lavoro straordinario
Articolo 264 – Maggiorazione per festività

 

CAPO IV – TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

Articolo 265 – Terzi elementi

 

CAPO V – MALATTIA ED INFORTUNIO

Articolo 266 – Malattia
Articolo 267 – Infortunio

 

CAPO VI – FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE

Articolo 268 – Funzionamento

 

 

CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 253 – Classificazione del personale

La classificazione del personale per il comparto degli Alberghi Diurni è la seguente.

AREA QUADRI

Ai sensi della legge 14 maggio 1985 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
– direttore;
– gerente.

LIVELLO PRIMO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioè:
– vice direttore;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO SECONDO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
– responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto);
– responsabile del controllo di più reparti;
– consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa di conduzione;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO TERZO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
– magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO QUARTO

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
– cassiere centrale;
– barbiere;
– parrucchiere;
– manicure;
– pedicure;
– massaggiatore;
– visagista;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUINTO

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
– magazziniere comune;
– cassiera;
– aiuto parrucchiere;
– pulitore-lavatore a secco, addetto tintoria;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO SESTO SUPER

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
– addetto deposito bagagli;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente ricomprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO SESTO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
– lustrascarpe;
– bagnina;
– sciampista;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO SETTIMO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
– personale di fatica;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente compreso nella suddetta elencazione.

 

CAPO II – CONTRATTO A TERMINE

 

Articolo 254 – Disciplina

(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.

 

Articolo 255 – Cessazione anticipata dell’attività

(1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l’esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.

(2) In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali ed in caso di dissenso a quelle nazionali.

 

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Articolo 256 – Risoluzione anticipata del contratto a termine

(1) Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una indennità pari all’ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.

(2) A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore, è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura sarà determinata dai contratti integrativi territoriali.

(3) Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l’importo a titolo di risarcimento del danno.

 

Articolo 257 – Trattamenti retributivi

(1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

 

Articolo 258 – Personale retribuito in percentuale

(1) I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbano essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all’articolo 179.

 

 

CAPO III – ORARIO DI LAVORO

 

Articolo 259 – Distribuzione dell’orario di lavoro settimanale

(1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.

(2) Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

 

Articolo 260 – Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero

(1) L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.

 

Articolo 261 – Maggiorazione per lavoro notturno

(1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

Articolo 262 – Lavoratori notturni

(1) Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 123, il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.

(2) A decorrere dal 1° luglio 2001, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1 dell’articolo 123, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall’articolo 261 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del mattino.

 

Articolo 263 – Maggiorazione per lavoro straordinario

(1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento se diurno e del 60 per cento se notturno.

(2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.

(3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.

(4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

 

Articolo 264 – Maggiorazione per festività

(1) Al personale che presta la propria opera nelle festività dei cui all’articolo 131 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 per cento per lavoro festivo.

 

 

CAPO IV – TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 265 – Terzi elementi

(1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 157 l’eventuale terzo elemento provinciale e/o eventuale elemento aziendale in atto di cui alla norma transitoria in calce all’articolo 7 lettera b) del CCNL 10 aprile 1979.

 

 

CAPO V – MALATTIA ED INFORTUNIO

 

Articolo 266 – Malattia

(1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

a) ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta dall’INPS pari al 28 per cento della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che sia stato provveduto da parte del dipendente a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine previsto dall’articolo 188.

(2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell’indennità di malattia di cui alla precedente lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.

(3) L’integrazione prevista sub b) non è dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennità a suo carico: se l’indennità stessa è riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’INPS.

 

Articolo 267 – Infortunio

(1) In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l’infortunio.

(2) L’integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponde l’indennità prevista dalla legge.

(3) Per il restante personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimo di massimale seguenti: -invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli articoli 188 e 266 considerandosi l’infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti all’INPS;
– invalidità permanente: 7.746,85 euro;
– morte: 5.164,57 euro.

 

 

CAPO VI – FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE

 

Articolo 268 – Funzionamento

(1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni Paritetiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37,38,39,40,41,42.

 

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